STATUTO
I) Denominazione sede dell’associazione
Art.1. Il nome dell’associazione è il
seguente: “Societa’ Italiana di Psicologia
della salute”. Sede provvisoria : Dipartimento
di Psicologia dell”Università degli Studi
di Roma “La Sapienza”, via dei Marsi 78
con durata al 31 Dicembre 2020
II) scopi e funzioni dell’associazione
Art. 2. Le finalità istituzionali della Società
sono la promozione e lo sviluppo in Italia della ricerca
empirica e teorica, e delle applicazioni, in Psicologia
della Salute, e lo scambio di informazioni fra i suoi
membri e quelli di altre associazioni nazionali e
internazionali.
Art. 3. La Società si propone di raggiungere
i fini indicati nell’art. 2 mediante:
a) l’organizzazione di congressi
b) la pubblicazione di una rivista
c) la promozione di interscambi scientifici, la cooperazione
fra i membri e l’organizzazione di una rete
di corrispondenti
d) la promozione di attività di formazione
e) l’istituzione di borse di studio per studenti
e laureati orientati allo studio e all’aggiornamento
nell’ambito della Psicologia della Salute.
III) membri dell’associAzione
Art. 4. Sono previste tre categorie di soci:
Soci ordinari. Psicologi e medici qualificati la cui
attività si svolge nell’ambito della
psicologia della salute.
Soci aderenti. Possono essere soci aderenti persone
fisiche, nonché enti pubblici e privati, organizzazioni
ed associazioni varie interessate agli scopi dell’associazione.
Soci onorari. Istituzioni o personalità che
hanno raggiunto chiara fama nel campo della Psicologia
della salute.
L’ammissione dei soci viene decisa dall’Assemblea,
su proposta del Comitato Esecutivo.
Art. 5 La qualità di socio si perde
a) per decesso
b) per dimissioni
c) per espulsione.
Quest’ultima può avvenire solo nel caso
in cui il socio agisca in modo contrario allo Statuto,
al Regolamento o alle decisioni della Società,
o danneggi la Società in modo irragionevole.
Art. 6. L’espulsione del socio sarà
sancita dall’Assemblea su proposta del Comitato
Esecutivo
IV). contribuzioni dei soci
Art. 7. I membri devono pagare una quota annuale
deliberata dall’Assemblea su proposta dal comitato
esecutivo. I soci che per due anni di seguito non
pagano la quota associativa, saranno sospesi a Gennaio
del terzo anno fino alla successiva Assemblea dei
soci, con la quale decadrà l’appartenenza
alla Società.
V). struttura e funzionamento della societa’
Art. 8. Gli organi della Società sono l’Assemblea
dei soci, il Comitato Esecutivo, il Collegio dei Revisori
dei Conti.
Assemblea dei Soci:
Art. 9. E’ costituita dai soci ordinari in
regola con il pagamento delle quote. L’assemblea
è convocata dal Comitato Esecutivo. La convocazione
scritta sarà notificata almento con 15 giorni
di anticipo.
Art. 10. Ogni socio può disporre di un voto.
Art. 11. L’Assemblea si riunisce di norma ogni
due anni. Essa si riunisce, altresì, ogni qualvolta
il Comitato Esecutivo lo reputi opportuno o quando
ne facciano domanda almeno un quarto dei soci ordinari
Art. 12. All’Ordine del Giorno dell’Assemblea
dei soci vi saranno sempre i punti seguenti:
a) relazione del Comitato Esecutivo sulle attività
della Società;
b) bilancio della Società;
c) parere del revisore dei conti sul bilancio del
tesoriere;
d) bilancio preventivo per l’ anno successivo;
e) organizzazione del Congresso Nazionale;
f) elezione dei nuovi membri del Comitato Esecutivo
negli anni in cui è prevista ;
g) ammissione dei nuovi soci
Art. 13. l’Assemblea è valida qualunque
sia il numero dei presenti. Ove non previsto altrimenti
dallo statuto, le delibere sono approvate a maggioranza
semplice dei presenti. Il voto può essere espresso
per posta per l’elezione del Comitato Esecutivo.
Art. 14. L’Assemblea delibera le modifiche dell’Atto
Costitutivo e dello Statuto e su tutto quant’altro
ad essa demandato per legge o per Statuto. Per le
modifiche dell’Atto costitutivo e dello Statuto
è necessaria la partecipazione al voto di almeno
la metà dei soci ordinari in regola con il
pagamento dei contributi annuali e il voto favorevole
della metà più uno dei votanti; con
gli stessi quorum l’assemblea approva il Regolamento
interno o le sue modifiche proposte dal comitato Esecutivo.
Comitato Esecutivo
Art. 15. Il Comitato Esecutivo ha il compito di governare
la Società curandone gli interessi nel periodo
di tempo che trascorre fra un’Assemblea e l’altra.
In particolare le sue funzioni sono le seguenti:
a) ordinaria e straordinaria amministrazione
b) attuazione delle delibere dell’Assemblea
c) proposta di ammissione ed esclusione dei soci
d) proposta di luogo e data dei congressi nazionali
Art. 16. Il Comitato Esecutivo consiste di 7 membri:
Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere
e tre Consiglieri, tutti eletti dall’assemblea
fra i soci ordinari, nonché del “PAST
PRESIDENT”.
Il Comitato Esecutivo procede nel suo seno alla elezione
delle cariche societarie.
Art. 17. Tutti i membri del Comitato Esecutivo restano
in carica due (2) anni e sono immediatamente rieleggibili
per un solo mandato.
Art. 18 Il Comitato esecutivo si riunisce su convocazione
del Presidente o quando lo richiede almeno un terzo
dei suoi membri. Viene convocato per scritto con almeno
otto giorni di preavviso e con l’indicazione
dell’ordine del giorno. Le delibere sono valide
quando è presente almeno la metà dei
suoi membri. Esse vengono prese a maggioranza semplice
dei presenti; in caso di parità prevale il
voto di chi presiede. Di ogni riunione viene redatto
un verbale a cura del Segretario e a firma del Presidente
o di chi ne fa le veci: il Segretario è incaricato
di comunicare il verbale a tutti i membri del Comitato
Esecutivo.
Art. 19. Il Presidente ha la rappresentanza ufficiale
della Società. Egli è garante dell’attuazione
delle delibere dell’Assemblea e del Comitato
Esecutivo, presiede l’Assemblea e le riunioni
del Comitato Esecutivo, dirige e coordina le attività
associative. In caso di sua assenza od impedimento,
è sostituito dal Vicepresidente.
Il segretario ha il compito di inviare agli associati
le lettere di convocazione per le Assemblee, di redigere
i verbali e di trasmetterli a tutti i soci, di redigere
i verbali delle riunioni del Comitato Esecutivo e
di trasmetterli a tutti i membri del Comitato stesso.
E’ suo compito inoltre di notificare direttamente
ai nuovi membri la loro elezione.
Il Tesoriere cura la gestione amministrativa della
Società ed i relativi rendiconti. E’
sua responsabilità firmare gli assegni o mandati
di pagamento sui fondi della Società, quando
necessario; custodire i fondi della Società;
raccogliere le quote e altri crediti a qualsiasi titolo
dovuti alla Società. Il tesoriere, in tempi
ragionevoli, mostrerà i libri contabili a ogni
socio che ne faccia richiesta.
Collegio dei revisori dei conti
Art. 20. Il Collegio dei Revisori dei Conti è
composto da non più di tre membri eletti dall’Assemblea
anche tra non soci. I Revisori dei Conti verificano
la contabilità e l’amministrazione della
Società e, qualora lo ritengano utile, redigono
una relazione specifica sul rendiconto annuale presentato
dal Comitato Esecutivo all’Assemblea. I Revisori
dei Conti durano in carica due anni e sono rieleggibili.
VI scioglimento dell’associazione
Art. 21 Lo scioglimento dell’Associazione è
deliberato dall’assemblea, la quale provvederà
alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà
in ordine alla devoluzione del patrimonio.
VII CONTROVERSIE
Art. 22. L’assemblea dei soci nomina tre Probiviri
che restano in carica due (2) anni e sono immediatamente
rieleggibili per un solo mandato.
Art. 23. Tutte le eventuali controversie fra soci
e fra questi e l’associazione e i suoi organi,
saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla
Legge, e con esclusione di ogni altra giurisdizione,
alla competenza del collegio dei Probiviri; essi giudicheranno
ex bono et aequo, senza formalità di procedura.
Il loro lodo sarà inappellabile.
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